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I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
