Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1965 al 27 ottobre 1970. Leggi il testo vigente →
Gli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni - a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto - gli elementi occorrenti. Per le medesime finalita' gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze. Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attivita' degli Enti, sono redatti sa carta libera. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1965, n. 901
4La L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte [...] dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, [...] rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969".
Testo in vigore dal 15 agosto 1965 al 27 ottobre 1970
