Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ai sensi degli articoli 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (norme interpretative ed integrative della legge stralcio), non possono essere tenuti a calcolo, per la determinazione del carico fondiario suscettibile di scorporo, i terreni alienati, entro il 28 ottobre 1950, in base alle disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144) sulla piccola proprietà contadina. Pertanto, i decreti presidenziali, nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, che non hanno fatte salve, in sede di determinazione della quota di scorporo, le alienazioni poste in essere entro il suddetto termine del 28 ottobre 1950 e in base alla legge sulla piccola proprietà contadina, sono costituzionalmente illegittimi, per aver ecceduto dai limiti della delega fatta al Governo con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, violando così gli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 20 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949. Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art4 · fonte del testo