Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni - a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto - gli elementi occorrenti. Per le medesime finalita' gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze. Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attivita' degli Enti, sono redatti sa carta libera. 4 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1965, n. 901

4

La L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte [...] dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, [...] rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969".

5

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che "Le agevolazioni disposte [...] dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, [...] prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1965 al 27 ottobre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che "Le agevolazioni disposte [...] dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, [...] prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art3 · fonte del testo