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Nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i proprietari e gli enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione, rispondono della conservazione dei terreni medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni e impianti dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al momento della consegna di essi all'Ente espropriante.

Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art5 · fonte del testo