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Il contributo e' corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonche' tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art3 · fonte del testo