Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966. Leggi il testo vigente →
Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti dagli articoli 1 e 7, ai quali e' vincolata la concessione dei contributi rateali, i contributi sono corrisposti direttamente. E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.
Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966
