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L'esonero dalla espropriazione, previsto all'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, puo' essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui al primo comma dell'art. 10, e dello appoderamento di cui alla lettera d) dello stesso articolo, purche' sussistano, con le condizioni di cui alle lettere a), b), c), anche le seguenti altre condizioni:

  • 1)il carico di bestiame equino e bovino, selezionato, per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda, riferito alla media del triennio 1940, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui e' sita l'azienda;
  • 2)le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;
  • 3)le unita' lavorative costituite di avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unita' lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, e le case per l'abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene. In caso di applicazione del comma primo del presente articolo, il termine stabilito dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo. I termini indicati nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art2 · fonte del testo