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Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 18 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art1 · fonte del testo