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[1]((Il Prefetto esercita la sua sorveglianza su tutto l'andamento e funzionamento degli Ordini, ed in caso di urgenza invia apposito commissario presso gli Ordini stessi, che non possano per qualsiasi motivo funzionare.

[2]I consigli amministrativi degli Ordini possono, inoltre, essere sciolti quando siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento amministrativo o contabile dell'Ordine, o quando, nonostante gli inviti rivolti, persistano a violare gli obblighi loro imposti per legge, o svolgano attivita' che comunque possano turbare il regolare andamento dei pubblici servizi sanitari.

[3]Deve procedersi alle nuove elezioni entro il termine di tre mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino a sei mesi.

[4]Lo scioglimento e la proroga sono ordinati per decreto, del Prefetto, sentito il parere del Consiglio di prefettura.

[5]Contro il decreto di scioglimento del Prefetto e' ammesso entro 15 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente)).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art10bis · fonte del testo