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[1]Per l'inscrizione nell'albo e' necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.
[2]Possono essere inscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.
[3]((Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, quando con tale Stato estero il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale sulla base della assoluta reciprocita' di trattamento per i cittadini diplomati in Italia)).
[4]Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili o che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.
[5]Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.
Testo in vigore dal 1 maggio 1923 al 16 dicembre 2009
