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[1]Per l'inscrizione nell'albo e' necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

[2]Possono essere inscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

[3]Possono essere inscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocita' per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

[4]Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili o che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

[5]Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 1 maggio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art2 · fonte del testo