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I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari; l'indennita' di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109; l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303; l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093; sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1 gennaio 1957.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1958 al 26 novembre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1960

    Questione infondata
    4 maggio 1960

    Il conglobamento in unica retribuzione del salario e di ogni altro assegno o indennità spettante al lavoratore, non esclude che le singole voci che compongono la retribuzione complessiva rimangano distinte, quando nella determinazione della loro misura confluiscono elementi di differenziazione. Nonostante il conglobamento in unica retribuzione dei salari e delle indennità spettanti ai portieri e ai lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani, disposto con la legge 4 febbraio 1958, n. 23, resta operante, ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, la distinzione fra capo-famiglia e non capo-famiglia, secondo la tabbella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 245.

    Art. 36 cost. · Art. 37 cost. · Art. 1 Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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