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Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonche' della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, e' attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attivita' svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso e' rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 5 settembre 1974
