Art. 10 — Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso
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In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali". Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1993 al 6 gennaio 2011
