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Al fine: a) di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti alla data della presente legge; b) di facilitare la concessione di nuovi crediti, e' stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze la somma annua di L. 10 milioni per un periodo di dieci anni, a cominciare dall'esercizio 1932-33.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art1 · fonte del testo