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((Al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti fino al 31 dicembre 1935-XIV, e' stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze la somma annua di lire dieci milioni per l'esercizio 1935-36 e di lire sei milioni e cinquecentomila per l'esercizio 1936-37 e sino all'esercizio 1941-42. Le somme che risultino disponibili sullo stanziamento dei dieci milioni disposto negli esercizi dal 1932-33 al 1935-36 possono essere erogate anche a titolo di sovvenzione a favore delle Aziende alberghiere e degli enti o dei privati che possiedono o intendono costruire ricoveri per turismo di montagna in quelle localita' che il Ministero per la stampa e la propaganda riterra' opportuno di scegliere per l'incremento del turismo di montagna)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1936 al 31 maggio 1940
