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Al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti fino al 31 dicembre 1935-XIV, e' stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze la somma annua di lire dieci milioni per l'esercizio 1935-36 e di lire sei milioni e cinquecentomila per l'esercizio 1936-37 e sino all'esercizio 1941-42. 34 Le somme che risultino disponibili sullo stanziamento dei dieci milioni disposto negli esercizi dal 1932-33 al 1935-36 possono essere erogate anche a titolo di sovvenzione a favore delle Aziende alberghiere e degli enti o dei privati che possiedono o intendono costruire ricoveri per turismo di montagna in quelle localita' che il Ministero per la stampa e la propaganda riterra' opportuno di scegliere per l'incremento del turismo di montagna.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1940, n. 374
3La L. 4 aprile 1940, n. 374, nel modificare l'art. 1, comma 1, del Regio D.L. 3 febbraio 1936, n. 440, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1569, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Lo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero della cultura popolare in base all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, per erogazione dei contributi previsti dall'art. 18, n. 2, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 e' elevato per l'esercizio 1939-40 da L. 6.500.000 a L. 8.500.000".
Il Regio D.L. 19 maggio 1941, n. 413, convertito, senza modificazioni, dalla L. 14 settembre 1941, n. 1114, nel modificare l'art. 1, comma 1, del Regio D.L. 3 febbraio 1936, n. 440, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1569, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Lo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero della cultura popolare in base all'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1569, per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 18, n. 2, del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, e' elevato per l'esercizio 1940-41 da L. 6.500.000 a L. 7.500.000".
Testo in vigore dal 31 maggio 1941 al 17 dicembre 1941
