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((Il contributo per l'alleggerimento dei debiti onerosi gia' contratti alla data del 26 maggio 1932, da concedersi in forma di contributo sugli interessi, potra' arrivare al massimo al 3 % all'anno, in modo da lasciare a carico dell'azienda alberghiera un interesse non inferiore al 4 %. Il Comitato potra' tener conto, nel computo del massimo contributo concedibile, di eventuali accessori all'interesse che non costituiscano ammortamento di capitale. Nella deliberazione di concessione di contributo statale sara' indicato anche nuche il numero degli anni per il quale lo stesso dovra' decorrere)).
Testo in vigore dal 28 giugno 1933 al 28 marzo 1936
