Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Il contributo per l'alleggerimento dei debiti onerosi definitivamente contratti alla data del 31 dicembre 1935-XIV con atti aventi data certa da concedersi in forma di contributo su gli interessi ed eventualmente a giudizio del Comitato anche sugli accessori che non costituiscono ammortamento, potra' arrivare al massimo al tre per cento all'anno ed in modo da lasciare a carico delle aziende son meno della meta' degli interessi ed accessori dovuti al creditore. Nella deliberazione di concessione di contributo statale sara' indicato anche il numero degli anni per il quale lo stesso dovra' decorrere)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1936 al 16 dicembre 2009
