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Nel caso che l'azienda, per avvenimenti sopravvenienti, non desse piu' affidamento di un esercizio economicamente utile, o venisse a mancare delle necessarie garanzie, il Comitato potra' togliere il beneficio del contributo anche prima del termine fissato. Contro tale deliberazione del Comitato, l'azienda interessata potra' fare ricorso al Commissario per il turismo.
Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936
