Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Nel caso che l'azienda per avvenimenti sopravvenuti non desse piu' affidamento di un esercizio economicamente utile, o venisse a mancare delle necessarie garanzie, il Comitato potra' togliere il beneficio del contributo anche prima del termine fissato ed anche nel caso che il mandato si trovi ancora presso gli uffici competenti. Contro tale deliberazione del Comitato, l'azienda interessata potra' fare ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda, la cui decisione e' definitiva)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1936 al 16 dicembre 2009
