Art. 3 — Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità
L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 1988
