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Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976.

Testo in vigore dal 5 giugno 1975 al 16 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art31 · fonte su Normattiva