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Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione previste dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti gia' stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203. Nella ipotesi in cui i terreni ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 - siano stati espropriati:

  • a)secondo redditi rilevati dal nuovo catasto gia' in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
  • b)secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art1 · fonte del testo