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Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione previste dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti gia' stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203. Nella ipotesi in cui i terreni ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 - siano stati espropriati:
- a)secondo redditi rilevati dal nuovo catasto gia' in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
- b)secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
