1. Ogni Stato membro puo', alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali. 2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilita' di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
