L'obbligato principale e' tenuto a:

  • a)ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorita' competenti;
  • b)rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio e' toccato durante il trasporto.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art13 · fonte su Normattiva