Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in virtu' dell'articolo 44, dell'articolo 45, paragrafo 1, o dell'articolo 46, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno, rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art47 · fonte su Normattiva