1. In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro ha la facolta' di prevedere, in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno, l'applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, durante il loro trasporto sul suo territorio, ovvero da un porto nazionale ad un altro, se il trasporto si effettua per via marittima. 2. Lo Stato membro che si avvale di tale facolta' provvede affinche' sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate. 3. Per l'applicazione del paragrafo 1, il territorio dell'unione economica del Benelux e' considerato territorio di uno Stato membro.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art3 · fonte su Normattiva