A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facolta' di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici. Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
