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L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel piano stesso. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione o aggiornamento del piano di cui all'articolo 2.

Testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:2001-03-09;59~art4 · fonte su Normattiva