Art. 11 — Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
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Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato e' rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal relativo Consiglio di amministrazione. La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati al l'impiego di cui al precedente articolo e' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.
Testo in vigore dal 28 marzo 1963 al 17 aprile 2001
