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Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1970 al 26 giugno 1977
