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Il valore capitale per il riscatto della rendita e' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64. Il valore capitale della rendita sara' calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne saranno detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art4 · fonte del testo