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Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare i rappresentanti supplenti che potranno partecipare alle riunioni solo in caso di impedimento o di assenza dei titolari. La Commissione delibera a maggioranza. Il presidente della Commissione potra' chiedere l'intervento in seduta di esperti, a titolo consultivo, ogni qualvolta ne ravvisi la necessita'. La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata, a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.
Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 7 giugno 1966
