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Il Ministero dell'interno determina le modalita' per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attivita'. In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 28 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1962-04-12;185~art2 · fonte del testo