Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1. Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.

Testo vigente dal 13 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art2 · fonte del testo