I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi. A parita' di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.

Testo vigente dal 13 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;130~art1 · fonte del testo