Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1981 al 30 settembre 1982. Leggi il testo vigente →

[1]Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue:

[2]TABELLA

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 4

[4]Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 aprile 1981, n. 121

4

La L. 1 aprile 1981, n. 121 ha disposto (con l'art. 97, comma 2) che "I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi".

Testo in vigore dal 25 aprile 1981 al 30 settembre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art3 · fonte su Normattiva