Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1982 al 28 maggio 1989. Leggi il testo vigente →

[1]Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue:

[2]TABELLA

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 4 5 6

[4]Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 aprile 1981, n. 121

4

La L. 1 aprile 1981, n. 121 ha disposto (con l'art. 97, comma 2) che "I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi".

5

Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 8, comma 3), che "La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5: TABELLA 5 NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "

6

Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 8, comma 3), che "La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5: TABELLA 5 NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "

Testo in vigore dal 30 novembre 1982 al 28 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1982 al 30 novembre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 8, comma 3), che "La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5: TABELLA 5 NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art3 · fonte del testo