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[1]Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue:

[2]TABELLA

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 4 5 6 7

[4]Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia. 8

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 aprile 1981, n. 121

4

La L. 1 aprile 1981, n. 121 ha disposto (con l'art. 97, comma 2) che "I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi".

5

Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 8, comma 3), che "La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5: TABELLA 5 NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "

6

Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 8, comma 3), che "La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5: TABELLA 5 NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- "

7

con decorrenza dal 31 dicembre 1992

Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dalla L. 25 maggio 1989, n. 190, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5: TABELLA 5 NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 del 1973 GRADO NUMERO MASSIMO Generale di Corpo d'Armata............... - Generale di Divisione.................... 8 (a) Generale di Brigata...................... 25 Colonnello............................... 100 TOTALE...... 133 (a)A decorrere dal 31 dicembre 1992."

L. 13 febbraio 1990, n. 23

8

La L. 13 febbraio 1990, n. 23 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unita' e di ventiquattro unita'. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto".

Testo in vigore dal 6 marzo 1990 al 4 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art3 · fonte su Normattiva