Art. 18 — Beneficiari dei mutui agevolati
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I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario e' stabilito, ai sensi dei successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati. L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36.1013 I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo, sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.691114 Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10. Dal 1 gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.6891114
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58
6Il D.L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 ha disposto che:"Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, e' prorogato al 31 dicembre 1981. Il termine iniziale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' fissato al 1 gennaio 1982".
D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94
8Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 ha disposto (con l'art. 5) che il termine iniziale previsto dall'ultimo comma del presente articolo, e' differito al 10 gennaio 1984.
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che i termini di cui al quarto e sesto comma del presente articolo,sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1 gennaio 1986.
D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42
10Il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 42 ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter) che per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 901/84, i termini di cui al secondo comma del suddetto articolo sono prorogati di due anni.
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 ha disposto (con l'art. 1,comma 3-ter)che, i termini previsti dai commi quarto e sesto del presente articolo sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1 gennaio 1988.
Il D.L. 25 settembre 1987, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1987, n. 478 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che i termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorche' scaduti ai sensi del presente articolo, secondo comma, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che i termini previsti dal quarto e sesto comma del presente articolo, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1 gennaio 1990.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1988 al 4 giugno 1990
