Norme per la edificabilita' dei suoli

Art. 13 — Programmi pluriennali di attuazione

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni: esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato. La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Testo vigente dal 29 gennaio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 92/1982

    Parametro
    12 maggio 1982

    Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.

    Art. 97 cost. · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 3 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 4 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art13 · fonte su Normattiva