Art. 10 — Certificati di iscrizione nelle liste elettorali
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I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
