Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 10 — Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

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I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art10 · fonte su Normattiva