Art. 3 — Convocazione dei comizi elettorali
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I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978
