Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 3 — Convocazione dei comizi elettorali

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I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    1. - Dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 26, nonché dell'intero d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dai pretori di Citt…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art3 · fonte su Normattiva