Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 3 — Convocazione dei comizi elettorali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1978 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti)). I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Testo in vigore dal 9 maggio 1978 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    1. - Dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 26, nonché dell'intero d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dai pretori di Citt…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 53 cost. · Art. 20 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art3 · fonte su Normattiva