Art. 2 — Finanziamenti, durata e facilitazioni
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I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi per una durata non eccedente i quindici anni ad imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione, per concorrere alla spesa di lavori iniziati dopo il 30 giugno 1961, relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima. I tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti stessi saranno fissati annualmente di concerto dai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10, 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 13 dicembre 1962
