Norme per l'esercizio del credito navale

Art. 2 — Finanziamenti, durata e facilitazioni

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I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi per una durata non eccedente i quindici anni ad imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione, per concorrere alla spesa di lavori iniziati dopo il 30 giugno 1961, relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima. I tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti stessi saranno fissati annualmente di concerto dai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10, 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 novembre 1962, n. 1599

1

La L. 7 novembre 1962, n. 1599 ha disposto (con l'articolo unico) che "I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero."

Testo in vigore dal 13 dicembre 1962 al 19 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art2 · fonte su Normattiva