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Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' punito con ammenda fino a lire ((10.000.000)) o con l'arresto fino a due anni. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 e' punito con ammenda fino a lire ((5 milioni)) o con l'arresto fino a tre mesi. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, e' punito con ammenda fino a L. ((1.000.000)). La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del codice penale.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1986 al 15 gennaio 2000
