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Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' punito con ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 e' punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, e' punito con ammenda fino a L. 200.000. La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del codice penale.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 16 gennaio 1986

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art11 · fonte del testo